Il Tar del Lazio assolve la Federazione trentina, niente multa per 600 mila euro
I giudici del Tar hanno condiviso la tesi della Federazione: le Casse Rurali operano a livello locale nei rispettivi comuni di riferimento e in regime di mutualità, quindi è improprio parlare di mercato concorrenziale. Federcoop aveva elaborato uno strumento tecnico esclusivamente per esigenze contabili di trasparenza e coerenza del bilancio con i principi internazionali
TRENTO. Il Tar del Lazio ha riconosciuto il ricorso presentato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, ribaltando la sentenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva sanzione l'ente trentino per circa 600 mila euro per aver indicato un tasso di riferimento per i mutui limitando così il confronto concorrenziale tra le Rurali.
L’Antitrust aveva deciso di sanzionare la Federazione trentina per 599.963 euro, oltre alla Federazione Raiffeisen per 3.195.794 euro, la Cassa Raiffeisen Brunico per 3.291.643 euro, la Cassa Rurale Bolzano per 2.212.116 euro, la Cassa Raiffeisen Lana per 2.120.311 euro, la Cassa Raiffeisen Valle Isarco per 2.261.888 euro, la Cassa Raiffeisen Merano per 2.135.358 euro, la Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei per 1.712.030 euro, la Cassa Raiffeisen Oltradige per 1.620.029 euro, la Cassa Raiffeisen Lagundo per 1.501.773 euro, la Cassa Raiffeisen Wipptal per 1.576.637 euro, la Cassa Raiffeisen Tures Aurina per 1.146.832 euro, la Cassa Raiffeisen Prato-Tubre per 1.236.313 euro, la Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino per 861.925 euro, la Cassa Raiffeisen Silandro per 530.077 euro e la Cassa Centrale Raiffeisen per 863.695 euro.
Un ribaltamento di fronte che arriva dopo circa un anno dal provvedimento dell'Antitrust e nel quale la Federazione vede riconosciuta dal Tar del Lazio la propria lealtà e correttezza: "La Federazione - conferma il presidente Mauro Fezzi - è intervenuta nelle sue funzioni di consulenza e indirizzo, per dare a quelle Casse Rurali che l'hanno interpellata e alla loro software house un parere tecnico su come contabilizzare alcune fattispecie di tassi variabili, come impongono le regole contabili internazionali. La Federazione ha agito pienamente e con responsabilità il suo ruolo di assistenza e controllo previsto dallo statuto e dalla legge regionale".
La difesa della Federazione è stata rappresentata dallo Studio Clifford-Chance di Roma, che ha evidenziato come “le Casse Rurali - spiegano - devono operare secondo principi di localismo e mutualismo, in forza dei quali la possibilità che le stesse, localizzate in comuni diversi della provincia, operino in concorrenza tra di loro è estremamente ristretta e sostanzialmente limitata alle aree di sovrapposizione delle rispettive sfere di operatività”.
I giudici amministrativi hanno riconosciuto che “le Cr-Bcc devono esercitare il credito prevalentemente nei confronti dei soci, e che il principio del localismo impone alle stesse di esercitare la loro attività all’interno di ben determinate zone di competenza territoriale. Quindi non è configurabile un unico mercato concorrenziale”.
I giudici del Tar del Lazio, diretti dal presidente Carmine Volpe, hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento sanzionatorio. "Una buona notizia - commenta il presidente Mauro Fezzi - che conferma la correttezza della azione della Federazione e fornisce una interpretazione chiara e trasparente anche sul ruolo delle federazioni in rapporto con i propri soci. Una chiarezza che mancava e che rappresenta un importante precedente in materia".
"La sentenza - conclude il direttore Alessandro Ceschi - restituisce serenità ai colleghi e colleghe impegnati ogni giorno nella consulenza e supporto alle nostre cooperative. Un pronunciamento che conferma il ruolo della Federazione anche come supporto operativo alle cooperative".