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Caccia, ecco le nuove regole: addio al comitato faunistico provinciale, adeguate le sanzioni all'euro e nuove modalità per i permessi

Mentre prima nelle decisioni venivano coinvolte anche le associazioni ambientaliste ora le competenze passano all’osservatorio faunistico provinciale, alla Giunta provinciale ed alla struttura competente in materia di fauna selvatica, a seconda della rilevanza e della valenza del provvedimento stesso

Pubblicato il - 18 febbraio 2019 - 19:05

TRENTO. Nuove regole per il mondo della caccia trentina e minori controlli da parte degli enti legati al mondo dell'ambientalismo. Da un lato si convertono in euro le sanzioni amministrative pecuniarie, andando ad attuare una maggiorazione di circa il 20% rispetto al passato (essendo l'impianto sanzionatorio provinciale vigente fermo alla legge del 1991); dall'altro si snelliscono le procedure in merito ai permessi per la caccia.

 

Si prevede, infatti, che la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, fino ad oggi disposta discrezionalmente entro il limite temporale massimo di tre anni, si applichi in misura predeterminata ad una serie prefissata di violazioni commesse nell’esercizio della caccia, riducendo il carico amministrativo ed eliminando il contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale.

 

In tal modo, saranno sanzionate con la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, anche fino a 5 anni, le violazioni più significative e più gravi che possono essere commesse nell’esercizio dell’attività venatoria, come le sanzioni penali e le sanzioni amministrative più importanti (a titolo di esempio, la caccia in periodo di divieto, con mezzi vietati, a specie protette, in luoghi ove la caccia è vietata, l’uccellagione, la caccia senza polizza di assicurazione, la caccia in violazione degli orari consentiti, la caccia in violazione alle prescrizioni tecniche per omissione della denuncia di abbattimento, della denuncia di uscita o in violazione della disciplina di accompagnamento).

 

Per contro, la previsione della sospensione viene soppressa, e qui sta il grande assist al mondo della caccia, rispetto alla disciplina vigente, relativamente a violazioni di minor impatto e aventi più che altro carattere formale. Per le tipologie di violazione più gravi, invece, allo stesso tempo, che determinano un danno per il patrimonio faunistico e per la comunità, viene introdotto il raddoppio del periodo di sospensione del permesso in caso di recidiva entro i cinque anni dalla prima violazione (con elevazione del periodo massimo potenziale di sospensione a 10 anni).

 

Ma non è tutto. La Giunta provinciale, attraverso un regolamento di semplificazione, ha introdotto anche delle importanti modifiche che riguardano i soggetti competenti all’approvazione dei diversi strumenti di gestione della caccia.

 

Lo scopo, da un lato, è di semplificare l’adozione dei provvedimenti, perseguendo l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese della Provincia già delineato nell’articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 con riferimento agli organi collegiali di amministrazione attiva, e, dall’altro, di migliorare, adeguare e innovare il ruolo di partecipazione e di supporto alle decisioni amministrative dei differenti portatori di interesse in un ambito così importante quale è quello della gestione venatoria.

 

Nello specifico, la Giunta provinciale ha previsto la soppressione del comitato faunistico provinciale (che tra i componenti vedeva sedere anche membri del Wwf, della Lipu, Legambiente, di Pan-Eppaa e altri movimenti ambientalisti) e l’istituzione di un tavolo faunistico provinciale per assicurare l’informazione, la partecipazione e il raccordo tra la Provincia e i soggetti coinvolti nei vari aspetti della gestione faunistica, anche ai fini della programmazione delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l’esercizio della caccia.

 

In particolare, le competenze del comitato faunistico provinciale passano all’osservatorio faunistico provinciale, alla Giunta provinciale ed alla struttura competente in materia di fauna selvatica, a seconda della rilevanza e della valenza del provvedimento stesso.

 

Ad esempio, l’espressione dei pareri è trasferita in capo all’osservatorio faunistico provinciale, organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia in materia di tutela della fauna, ridefinito nella composizione, l’approvazione delle prescrizioni tecniche per la caccia alla Giunta provinciale mentre l’approvazione dei programmi di prelievo, unitamente ad una serie di autorizzazioni aventi una natura prettamente tecnica, viene affidata alla struttura competente in materia di fauna selvatica, sentito il parere dell’osservatorio.

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