Valdastico, Rovereto non ci sta: "Siamo di fatto esclusi dal procedimento pianificatorio". Il Comune farà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar
Dopo la sentenza del Tar di giugno, favorevole alla Provincia Autonoma di Trento, arriva il ricorso presentato dal Comune di Rovereto: "Altrimenti si lascerebbe all’ente provinciale la libertà di stabilire in autonomia dove, quando e cosa progettare, relegando la partecipazione degli enti locali alla sola fase attuativa del progetto, quando in definitiva i giochi sono ormai fatti"
ROVERETO. Sulla Valdastico il Comune di Rovereto non arretra. L’amministrazione comunale della Città della Quercia ha deciso di fare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Trento del giugno scorso che non ha ravvisato sussistere in capo alla Municipalità un effettivo interesse a ricorrere contro il provvedimento provinciale di approvazione del progetto definitivo di variante al Pup, relativo all’ambito di connessione del corridoio est. Formula che, secondo l’amministrazione comunale, potrebbe rappresentare il primo passo per il progetto della Valdastico con il previsto sbocco in Vallagarina.
E' un comunicato stampa dai toni decisi quello che arriva dalla Città della Quercia e dalla sua amministrazione comunale: determinata, a quando si legge, a far valere le proprie ragioni, fondando la scelta di fare appello su "un’argomentazione diametralmente opposta a quella offerta dai giudici amministrativi".
Dichiarando inammissibile il ricorso - recita il comunicato -, il Tar faceva infatti riferimento alla “mancanza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione da parte dell'ente”, precludendo in questo modo l’esame del merito dell’impugnazione. E questo perché, sempre secondo i giudici, la variante non individuava nessuna soluzione infrastrutturale o precise ipotesi progettuali per la realizzazione di nuove viabilità, di nuovi tracciati autostradali o di altre infrastrutture, ma si limitava a dettare “una disciplina riferibile a scelte ed azioni affidate ad uno sviluppo futuro, attualmente non prefigurabile”. Per queste ragioni quindi, secondo i giudici, non era riscontrabile nessun carattere di “lesività”.
Ma è appunto questo il passaggio contestato e su cui l’amministrazione comunale, nel tentativo di ribaltare la sentenza di rigetto, intende far leva. L’indeterminatezza che caratterizza la variante contravviene “palesemente” al dettato della legge provinciale sul governo del territorio, che prevede espressamente fra gli obiettivi del Pup l’individuazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali di rilievo provinciale. Per Palazzo Pretorio “un chiaro vizio di illegittimità che inficia la deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha approvato il progetto definitivo di variante al Pup”.
Secondo la nuova previsione normativa contenuta nella variante impugnata, si sottolinea, l’ente locale, nel caso specifico il Comune di Rovereto, si vede di fatto escluso dal procedimento pianificatorio e la sua partecipazione confinata alla successiva fase attuativa, che ha tutt’altro peso. In tal modo si lascerebbe all’ente provinciale la libertà di stabilire in autonomia dove, quando e cosa progettare, relegando la partecipazione degli enti locali alla sola fase attuativa del progetto, quando in definitiva i giochi sono ormai fatti.
Di qui la scelta del ricorso al supremo organo della giustizia amministrativa da parte del Comune di Rovereto, forte anche della contrarietà alla realizzazione dell’arteria di collegamento con il Veneto espressa dalla stragrande maggioranza dei Comuni che hanno preso posizione sulla questione: “La salvaguardia di beni di vitale importanza quali ambiente, paesaggio, ecosistema, sicurezza idrogeologica, sviluppo del territorio nonché il rispetto dei principi di sostenibilità, limitazione del consumo del territorio, compatibilità ambientale, economica e sociale, qualità della vita di cui il Comune si fa portavoce in nome della collettività che rappresenta – argomentano da Palazzo Pretorio - giustifica altresì la difesa anche in appello di quelle prerogative di partecipazione attualmente previste in capo all'ente nella fase pianificatoria che la variante approvata relega alla fase attuativa con evidente depotenziamento dell'apporto decisionale riconosciuto all'ente locale. Di fronte a situazioni incerte e non chiaramente definite appare comunque ragionevole agire secondo un principio di prudenza e cautela a difesa di interessi fondamentali della collettività come quelli qui declinati”.