Lupi in Alto Adige, esultano le associazioni: “Il Tar sospende l’autorizzazione agli abbattimenti fino al 24 settembre”
Il 24 settembre si procederà con la trattazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso contro l'ordine di abbattimento di due lupi della Provincia Autonoma di Bolzano dello scorso 9 agosto
BOLZANO. Un altro mese di sospensione all'autorizzazione di abbattimento dei due lupi in Alto Adige: questo è quanto stabilito dal Tar secondo il comunicato emesso dalle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e "Zampe che danno una mano".
Il 24 settembre infatti si procederà con la trattazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso delle stesse associazioni per richiedere la sospensione dell'ordine disposto dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher lo scorso 9 agosto.
Fino al 24 settembre insomma, circa due settimane prima del limite indicato nell’autorizzazione per effettuare gli abbattimenti, la validità del provvedimento è sospesa.
Nel ricorso, sorretto da numerosi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea di giustizia, si sostiene che la misura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano violi sia la direttiva habitat che gli articoli 9 e 117 della Costituzione e sia viziato per difetto di presupposti e di istruttoria, per insufficienza della motivazione, per mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità.
"In particolare - ricordano le associazioni -, l’autorizzazione di Kompatscher dà per scontato che il prelievo di due lupi “a caso” metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi.
L’Ispra, interpellata dalla Provincia, ha poi rilevato che non si sa come siano stati individuati i criteri per il “prelievo” introdotti dalla sottostante legge provinciale e che tali criteri non definiscono la dimensione dell’area oggetto del danno agli allevatori.
Quindi è impossibile “valutare adeguatamente la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria” per poter derogare alla regola della protezione della specie, cioè la gravità dei danni. Inoltre, il giudizio sulla conservazione della specie non può fondarsi su uno studio di portata locale, per di più datato e relativo ad un altro territorio.
Pesa come un macigno, infatti, la recentissima (11 luglio) sentenza della Corte europea di Giustizia contro l’Austria relativa all’autorizzazione all’abbattimento di un lupo emessa dal Land Tirolo.
I giudici europei chiariscono che lo stato di conservazione della specie deve essere “soddisfacente” a livello territoriale e nazionale e soprattutto che le autorità devono valutare “le altre soluzioni ipotizzabili”, senza considerare “determinanti” le loro implicazioni economiche e bilanciandole con l’obiettivo della conservazione".