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Dal 2022 anche i ciaspolatori dovranno dotarsi di Artva, pala e sonda. Sulle piste da sci obbligo del casco spostato fino ai 18 anni

Il 1° gennaio 2022 scatteranno ufficialmente le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Tra queste numerose novità che riguardano il comportamento sulle piste da sci, ma anche per chi si avventura fuori pista con le ciaspe

Di Lucia Brunello - 12 novembre 2021 - 18:58

TRENTO. Il 1° gennaio 2022 scatteranno ufficialmente le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Queste riservano delle novità sia per chi frequenta le piste da sci, sia per chi d'inverno con le ciaspe si avventura fuori pista.

 

Per quanto riguarda la discesa sulle piste da sci, l’obbligo del casco è stato esteso dai precedenti 14 anni fino ai 18 anni, e con questo è stato introdotto l’obbligo di avere una assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

 

Questo in quanto "lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci" e "deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico", inoltre: "lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, co. 4).

Una volta giunti agli incroci non bisognerà più dare la precedenza a chi viene da destra, ma gli sciatori dovranno "modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista” (art. 21).

Una ulteriore precisazione significativa è rappresentata dall’art. 31: "È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche", con la possibilità di essere sottoposti all’etilometro.

 

Sul fronte sanzioni amministrative pecuniarie, invece, si vede un aumento sui valori minimi (da 20 a 50-100 euro) mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro). In aggiunta, si legge che in caso di sciata non idonea sulla pista nera (art. 27) e sciata sotto l’effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.

 

Per quanto riguarda il fuori pista, è in arrivo una grande novità anche per chi, durante l'inverno, frequentava la montagna con le ciaspe. Nell'art. 26 infatti si legge che scialpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) dovranno dotarsi di Artva, pala e sonda da neve nel praticare tali attività “in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.

 

Una formulazione che non tarderà a creare numerose ambiguità. Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, è prevista una sanzione da 100 a 150 euro.

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